Art. 7.
(Consulta in tema di conformità sociale e lavoro minorile).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta in tema di conformità sociale e lavoro minorile, di seguito denominata «Consulta».
      2. La Consulta è composta da quindici membri, di cui:

          a) quattro rappresentanti di associazioni imprenditoriali;

          b) quattro rappresentanti di organizzazioni sindacali;

          c) quattro rappresentanti di associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché di organismi di cooperazione internazionale e per la difesa dei diritti umani;

          d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali.

      3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera d), sono nominati dai rispettivi Ministri.
      4. I rappresentanti degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione degli enti medesimi.
      5. I membri della Consulta durano in carica due anni e non possono essere nominati per più di due volte.

 

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      6. La Consulta elegge al suo interno il presidente e un segretario. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.
      7. Ai membri della Consulta sono riconosciuti il rimborso delle spese di viaggio e un gettone di presenza il cui importo è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai membri della Consulta che siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sono garantiti adeguati permessi non retribuiti.
      8. La Consulta programma, per conto e su indicazione del Governo:

          a) campagne pubblicitarie volte a diffondere la conoscenza del marchio di conformità sociale;

          b) campagne di sensibilizzazione dei consumatori e degli imprenditori, nazionali ed esteri, sul rispetto delle convenzioni internazionali in tema di diritti del lavoro;

          c) iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile nel mondo;

          d) campagne volte al sostegno di iniziative istituzionali e della società civile in favore del miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e delle comunità povere, incluse le azioni volte alla riabilitazione dei bambini lavoratori italiani e stranieri.

      9. È istituito presso la Consulta il registro nazionale delle imprese certificate di cui al comma 2 dell'articolo 2.